Sì, ma con la giusta copertura assicurativa.
Assicurazione malattia per svizzeri all’estero
Scoprite di più sulla protezione assicurativa per chi si trasferisce definitivamente all’estero
Ciò vale per la vostra assicurazione malattia
Alle persone assicurate che vivono, soggiornano stabilmente o lavorano all’estero si applicano regole particolari.
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Assicurazione base
Se non avete un nuovo domicilio fisso all’estero, perché, ad esempio, avete deciso di prendervi temporaneamente un periodo sabbatico, potete continuare a detenere la vostra assicurazione base in Svizzera.
Se invece spostate il vostro domicilio stabilmente all’estero, l’obbligo di assicurazione base in Svizzera termina. In caso di trasloco in un paese dell'UE o dell'EFTA o nel Regno Unito si applicano regole speciali:
- per i frontalieri e le frontaliere (luogo di lavoro continua ad essere la Svizzera - luogo di residenza UE/EFTA o Regno Unito)
- per i pensionati e le pensionate
- per i lavoratori e le lavoratrici distaccate
- per le persone beneficiarie dell’indennità di disoccupazione in Svizzera
- per i familiari senza attività lucrativa dei gruppi di persone sopra elencati
Contattateci per tempo. Garantiremo così che la vostra situazione assicurativa sia conforme alla legge anche in futuro.
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Assicurazione complementare
Se siete soggetti all’obbligo assicurativo in Svizzera e avete qui anche il vostro domicilio di diritto civile, potete mantenere le vostre assicurazioni complementari per al massimo 12 mesi dopo aver lasciato la Svizzera.
Se a causa del vostro trasloco non siete più soggetti all’obbligo assicurativo secondo LAMal e spostate il vostro domicilio all’estero, le vostre assicurazioni complementari termineranno per la data di espatrio. Contattate Sanitas a tale scopo.
Sospendere temporaneamente le assicurazioni complementari
Se intendete rientrare in Svizzera nel giro di 6 anni, potete presentare una domanda di sospensione delle vostre assicurazioni complementari. Ciò significa che sospenderemo temporaneamente le assicurazioni. In tal caso continuate a pagare il 30 percento del vostro attuale premio mensile e, dopo il vostro rientro, potete riattivare in tutta semplicità le assicurazioni complementari senza un nuovo esame dello stato di salute.
Importante: l’assicurazione base, invece, non può essere sospesa.
Premesse per una sospensione
- Durata minima del soggiorno all’estero: 3 mesi
- Durata massima: 6 anni, fino al compimento dei 70 anno d’età
- Nessun caso di prestazioni in corso
- Il modulo «Richiesta di sospensione» deve essere presentato prima dell'inizio della sospensione desiderata
Intendete sospendere le vostre assicurazioni complementari? È semplicissimo: contattateci!
Espatriare come persona beneficiaria di rendita
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Paese dell’UE o dell’AELS oppure Regno Unito
Rendita dalla Svizzera
Se percepite una rendita svizzera, potete stipulare un’assicurazione base in Svizzera oppure, in determinati casi (vedi casi eccezionali), nel vostro Paese di residenza all’interno dell’UE o dell’AELS.
Rendita del nuovo Paese di residenza
Se ricevete la vostra rendita nel vostro nuovo luogo di residenza, è qui che dovete stipulare un’assicurazione malattia.
Eccezioni
Se vi trasferite in Italia, Francia, Germania, Austria, Portogallo o Spagna con la vostra rendita svizzera, viene applicato il diritto di opzione. Ciò significa che spetta a voi decidere dove tenere l’assicurazione base, se in Svizzera o nel nuovo luogo di residenza.
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Paesi al di fuori dell’UE
Non siete più soggetti all’obbligo assicurativo svizzero se il vostro nuovo luogo di residenza si trova al di fuori dell’area UE o AELS.
Espatriare come dipendente
Le cosiddette persone distaccate svolgono un’attività lucrativa all’estero per conto di un datore di lavoro svizzero. Di norma, per queste persone che versano contributi sociali svizzeri vale quanto segue:
- obbligo di assicurazione malattia in Svizzera;
- distacco per un periodo massimo di 2 anni;
- possibilità di proroga per al massimo 6 anni.
- In caso di attività al di fuori dell’UE/AELS o del Regno Unito
Verificate se nel nuovo Paese di residenza dovete assicurarvi contro le malattie secondo il diritto estero e se potete liberarvi dall’obbligo assicurativo svizzero.
Passare a un’assicurazione malattia internazionale in tutta semplicità
- ammissione senza esame del rischio se si è in possesso di un’assicurazione complementare ambulatoriale o stazionaria presso Sanitas (eventuali riserve vengono riprese);
- libera scelta del medico e dell’ospedale;
- degenza ospedaliera nel reparto privato in tutto il mondo;
- protezione assicurativa a vita;
- consulenza medica gratuita al telefono, secondo parere, servizio concierge in tutto il mondo;
- opzioni supplementari quali cure dentarie e trattamenti per gli occhi, evacuazione medica e rimpatrio.
Contattaci
Contattate direttamente ASN e menzionate di essere stati finora assicurati presso Sanitas.
ASN, Advisory Services Network AG
Bederstrasse 51 casella postale
1585 CH-8027 Zurigo
043 399 89 89
info@asn.ch
Domande frequenti
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Quali regole si applicano alle persone frontaliere che vivono all’estero e lavorano in Svizzera?
La soluzione ideale è fissare una richiamata con noi.
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Posso disdire l’assicurazione malattia in caso di espatrio?
Dipende da vari fattori, ad esempio dal Paese in cui vi trasferite, dalla situazione reddituale e dallo stato della persona. La soluzione ideale è contattarci: saremo lieti di aiutarvi.
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Com’è la mia protezione assicurativa all’estero prima dell’espatrio?
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Posso presentare delle fatture durante la sospensione della mia assicurazione?
No, durante la sospensione non è possibile presentare fatture.
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Durante la sospensione godo comunque di una protezione assicurativa?
No, non sussiste alcuna protezione assicurativa durante la sospensione dell’assicurazione.
Domande? Siamo qui per voi.
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